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Art. 297

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi.
  2. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze.

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