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Art. 286

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se si rendono necessarie grandi riparazioni alla cosa affittata, od un terzo accampi diritti sulla stessa, l’affittuario è tenuto a darne pronto avviso al locatore.
  2. L’affittuario è responsabile del danno cagionato al locatore in caso d’omissione dell’avviso.

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