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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 283
Art. 282
Art. 284
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Art. 283
Art. 282
Art. 284
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’affittuario deve amministrare diligentemente la cosa in conformità alla sua destinazione, e specialmente aver cura della produttività avvenire.
L’affittuario di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.
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