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Art. 281

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’affittuario è tenuto a pagare il fitto e, se del caso, le spese accessorie alla fine di un anno di affitto, ma al più tardi alla fine dell’affitto, salvo patto o usi locali contrari.
  2. Per le spese accessorie si applica l’articolo 257a .

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