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Art. 268b

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se il conduttore intende sgombrare o asportare le cose che si trovano nei locali, il locatore può, con l’assistenza dell’autorità competente, ritenerne tante quante necessarie per garantire il suo credito.
  2. Le cose asportate clandestinamente o con violenza possono essere reintegrate, entro dieci giorni dall’asportazione, con l’assistenza della polizia.

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