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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 247
Art. 246
Art. 248
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Art. 247
Art. 246
Art. 248
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il donatore può riservarsi la riversione della cosa donata nel caso che il donatario premuoia.
Trattandosi di donazione di fondi o di diritti reali sui medesimi, tale diritto di riversione può essere annotato nel registro fondiario.
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