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Art. 219

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.
  2. Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l’obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.
  3. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 20 dic. 2024 (Difetti di costruzione), con effetto dal 1° gen. 2026 (RU 2025 270;FF 2022 2743)

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