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Art. 207

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.
  2. Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.
  3. Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.

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