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Art. 202

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale a mezzo di periti.
  2. Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.
  3. La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

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