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Art. 189

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l’obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario.
  2. Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.
  3. Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d’uscita, di transito e d’entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.

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