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Art. 123

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Nel caso di fallimento del debitore, i creditori possono compensare i loro crediti anche non scaduti con quelli che il fallito ha verso di loro.
  2. L’inammissibilità o la revocabilità della compensazione nel caso di fallimento del debitore sono regolate dalla legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento.

Footnotes

  1. RS 281.1

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