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Art. 1185

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un’impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti.
  2. L’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale.
  3. Il Tribunale federale è competente a convocare l’assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni.
  4. Non appena gli è stata presentata l’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell’articolo 1166.

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