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Art. 1176

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.
  2. Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.
  3. Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione.
  4. Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.

1 commentary

N1.Zuständigkeit der kantonalen Nachlassbehörde

Die Zuständigkeit zur Genehmigung der nach Art. 1176 OR erforderlichen Beschlüsse liegt bei der oberen kantonalen Nachlassbehörde des Sitzkantons; im vorliegenden Fall betrifft dies die Behörde des Kantons Tessin.

Poiché l’istante ha la sede nel Canton Ticino e si tratta di procedura in materia di volontaria giurisdizione, la competenza per approvare le deliberazioni che limitano i diritti degli obbligazionisti a norma dell’art. 1176 CO spetta a questa Camera nella sua veste di autorità cantonale superiore competente in materia di concordato (art. 19 CPC, 48 lett. e n. 1 LOG; Zufferey, in: Commentaire romand, Code des obligations II, 2a ed. 2017, n. 6 ad art. 1176-1179 CO). La procedura è sommaria (art. 248 lett. e CPC).