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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 1168
Art. 1167
Art. 1169
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Art. 1168
Art. 1167
Art. 1169
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Per poter rappresentare degli obbligazionisti occorre una procura scritta, eccetto che la facoltà di rappresentanza derivi dalla legge.
Il debitore non può assumersi la rappresentanza di obbligazionisti aventi diritto di voto.
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