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Art. 1166

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Dal momento in cui la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all’autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d’una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.
  2. Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a’sensi della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione.
  3. Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti.
  4. Qualora il debitore abusi della moratoria, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d’un obbligazionista.

Footnotes

  1. RS 281.1

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