Torna alla legge

Art. 1155

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I documenti emessi per merci depositate presso magazzinieri o consegnate a vetturali non valgono come titoli di credito, ma solo come ricevute o altri documenti probatori, qualora non rispondano ai requisiti formali previsti dalla legge per i titoli rappresentanti merci.
  2. I documenti emessi dai magazzinieri, che non hanno ottenuto dall’autorità competente l’autorizzazione d’emetterli richiesta dalla legge, valgono come titoli di credito, se rispondono ai requisiti formali legali. Gli emittenti sono puniti dalla competente autorità cantonale con l’ammenda fino ai mille franchi.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.