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Art. 1152

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ogni titolo col quale il firmatario si obbliga a pagare in un determinato luogo e tempo una determinata somma, o a consegnare una determinata quantità di cose fungibili, può essere trasferito mediante girata, qualora sia espressamente all’ordine.
  2. A questi titoli, come pure agli altri titoli girabili, quali fedi di deposito, note di pegno (warrant), polizze di carico, si applicano le disposizioni del diritto cambiario per tutto ciò che concerne la forma della girata, la legittimazione del portatore, l’ammortamento e l’obbligo della restituzione da parte del portatore.
  3. Non sono per contro applicabili a siffatti titoli le disposizioni sul regresso cambiario.

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