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Art. 1149

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.
  2. Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.
  3. Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.

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