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Art. 1146

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il debitore non può opporre al credito fondato sopra un titolo all’ordine se non le eccezioni che sono dirette contro la validità del titolo o desunte dal titolo stesso e le eccezioni che gli spettano personalmente contro l’attuale creditore.
  2. Egli può opporvi le eccezioni dedotte dai suoi rapporti personali con un traente o con un portatore anteriore quando il portatore, acquistando il titolo, abbia scientemente agito a danno del debitore.

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