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Art. 1141

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina:

  1. se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata;
  2. il termine di presentazione;
  3. se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
  4. se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
  5. se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
  6. se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
  7. se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
  8. i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario;
  9. se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.

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