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Art. 1130

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Il portatore può chiedere in via di regresso:

  1. l’ammontare dell’assegno bancario non pagato;
  2. gli interessi al tasso del sei per cento dal giorno della presentazione;
  3. le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese;
  4. la provvigione di non più d’un terzo per cento.

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