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Art. 1125

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.
  2. In questo caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.
  3. La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.
  4. Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.

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