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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 1119
Art. 1118
Art. 1120
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Art. 1119
Art. 1118
Art. 1120
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.
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