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Art. 1119

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.
  2. In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine.
  3. Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario.

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