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Art. 1116

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assegno bancario emesso e pagabile nello stesso Paese deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni.
  2. L’assegno bancario emesso in un Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve esser presentato entro il termine di 20 giorni o di 70 giorni1, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.
  3. A questo effetto gli assegni bancari emessi in un Paese di Europa e pagabili in un Paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.
  4. I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data d’emissione.

Footnotes

  1. RU 54 774

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