Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 1114
Art. 1113
Art. 1115
Torna alla legge
Art. 1114
Art. 1113
Art. 1115
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell’assegno bancario.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.
Apri in Claude
Apri in ChatGPT