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Art. 1105

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’assegno bancario può essere pagabile:

a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»;

a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente;

al portatore. 2. L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore. 3. L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

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