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Art. 1100

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

L’assegno bancario (chèque) contiene:

  1. la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
  2. l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
  3. in nome di chi è designato a pagare (trattario);
  4. l’indicazione del luogo di pagamento;
  5. l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
  6. la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).

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