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Art. 1085

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano.
  2. La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un’attestazione pubblica.
  3. La firma del cieco deve essere autenticata.

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