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Art. 1069

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
  2. Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».
  3. Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.

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