Torna alla legge

Art. 1063

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).
  2. I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.
  3. Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l’opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

1 commentary

N1.Originalerfordernis und Duplikatwirkung

Zur Ausübung des mit dem Wechsel verbundenen Anspruchs ist das Original erforderlich; ein Duplikat ist nur wirksam, wenn es gemäss Art. 1063 OR ausgestellt ist. Eine Fotokopie ersetzt weder das Original noch ein nach Art. 1063 OR gültiges Duplikat und begründet daher kein Vorlegungs- bzw. Ausübungsverlangen.

Come rettamente rilevato dal Pretore, la fotocopia di una carta valore non costituisce valido titolo di rigetto provvisorio ai sensi del­l’art. 82 LEF, in quanto per esercitare il diritto incorporato nella carta valore è necessario presentare l’originale del titolo o – per la cambiale unicamente (cfr. art. 1098 CO) – un duplicato giusta l’art. 1063 CO (Rep. 1975 pag. 101; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 154 ad art. 82 LEF). Tale presupposto non ha tanto per scopo il controllo dell’autenticità – presunta (cfr. art. 180 cpv. 1 CPC) – del titolo (problema del resto comune a tutti i titoli di rigetto e che viene esaminato solo se viene esplicitamente sollevato dall’escusso, v. sentenza della CEF