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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
Art. 1058
Art. 1057
Art. 1059
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Art. 1058
Art. 1057
Art. 1059
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.
Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l’intervento ha luogo.
Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all’ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
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