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Art. 1044

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
  2. Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate.
  3. Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
  4. L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

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