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Art. 1033

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:

  1. se l’accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
  2. in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
  3. in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.

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