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Art. 1026

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l’ultimo del mese.
  2. Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
  3. Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l’ultimo giorno del mese.
  4. Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s’intende non già una o due settimane, ma otto o 15 giorni effettivi.
  5. Con l’espressione «mezzo mese» si intende il termine di 15 giorni.

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