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Art. 1021

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento.
  2. È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante.
  3. Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
  4. L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

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