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Art. 1016

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
  2. Qualsiasi altra modificazione apportata nell’accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l’accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.

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