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Art. 1001

220COFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.
  2. Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all’ordine» o un’espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
  3. La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

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