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Art. 9e

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1I coniugi che vivevano nel regime comune dell’unione dei beni sotto la legge anteriore possono, entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare per scritto e congiuntamente all’ufficio del registro dei beni matrimoniali del loro domicilio di voler mantenere questo regime purché non l’abbiano modificato per convenzione matrimoniale; l’ufficio del registro dei beni matrimoniali tiene un elenco pubblico di queste dichiarazioni.

2Il regime dei beni è però opponibile ai terzi soltanto se ne sono o ne dovevano essere a conoscenza.

3I beni riservati dei coniugi sono sottoposti alle nuove norme sulla separazione dei beni.

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