Torna alla legge

Art. 9a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

1Salvo diversa disposizione, i matrimoni esistenti al momento dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono sottoposti alla legge nuova.

2Gli effetti patrimoniali dei matrimoni sciolti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 sono retti dalla legge anteriore.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.