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Art. 977

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
  2. Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
  3. La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.

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