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CC · Codice civile svizzero
Art. 977
Art. 976c
Art. 1
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Art. 977
Art. 976c
Art. 1
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’ufficiale del registro non può eseguire una rettificazione senza il consenso scritto degli interessati, se non per disposizione del giudice.
Invece di rettificarla, si può cancellare l’iscrizione erronea e farne una nuova.
La correzione di meri errori di scritturazione si fa d’officio, a norma di analogo regolamento da emanarsi dal Consiglio federale.
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