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Art. 976

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

L’ufficio del registro fondiario può cancellare d’ufficio un’iscrizione se:

  1. è limitata nel tempo e ha perso ogni valore giuridico per scadenza del termine;
  2. concerne un diritto che non si può cedere e non si trasmette per successione di cui è titolare una persona defunta;
  3. per ragioni territoriali, essa non può concernere il fondo in questione;
  4. concerne un fondo perito.

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