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Art. 97

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria.
  2. La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati.
  3. La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile.

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