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Art. 967

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Le iscrizioni nel libro mastro avvengono nell’ordine in cui le notificazioni furono presentate, od in cui furono firmati i documenti o fatte le dichiarazioni davanti all’ufficiale del registro.
  2. Di ogni iscrizione è rilasciato agli interessati un estratto a loro richiesta.
  3. La forma dell’iscrizione, della cancellazione e degli estratti, è stabilita da un regolamento del Consiglio federale.

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