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Art. 962a

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale

Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:

  1. del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente;
  2. dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente;
  3. del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;
  4. del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;
  5. dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.

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