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CC · Codice civile svizzero
Art. 955
Art. 954
Art. 956
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Art. 955
Art. 954
Art. 956
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.
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