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Art. 955

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I Cantoni sono responsabili di tutti i danni derivanti dalla tenuta dei registri.
  2. Essi hanno regresso verso i funzionari ed impiegati e verso gli organi della vigilanza immediata che fossero in colpa.
  3. Possono esigere che i funzionari e gli impiegati prestino garanzia.

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