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Art. 952

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Ove un fondo si trovi in più circondari, deve essere intavolato registro di ognuno d’essi con richiamo al registro degli altri.
  2. Le notificazioni e le iscrizioni costitutive di diritti reali devono aver luogo nel registro del circondario dove si trova la maggior parte del fondo.
  3. Le iscrizioni in questo registro sono comunicate dall’ufficiale del registro agli altri uffici.

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