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CC · Codice civile svizzero
Art. 949d
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Art. 949d
Art. 949c
Art. 950
210
CC
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti seguenti:
garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
garantire l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
svolgere le pratiche con l’ufficio del registro fondiario per via elettronica.
Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della Confederazione.
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