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Art. 949d

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I Cantoni che tengono il registro fondiario su supporti informatici possono incaricare organizzazioni private di realizzare i compiti seguenti:
  2. garantire l’accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
  3. garantire l’accesso pubblico ai dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
  4. svolgere le pratiche con l’ufficio del registro fondiario per via elettronica.
  5. Le organizzazioni incaricate sottostanno alla vigilanza dei Cantoni e all’alta vigilanza della Confederazione.

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