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Art. 944

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I fondi che non sono di proprietà privata e quelli che servono all’uso pubblico, si intavolano solo in quanto debbano essere iscritti dei diritti reali sopra i medesimi, o se il diritto cantonale lo prescrive.
  2. Ove un fondo intavolato sia convertito in uno non soggetto all’intavolazione, viene eliminato dal registro.
  3. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1404;FF 1988 III 821).

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