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Art. 94

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. Per contrarre matrimonio, gli sposi devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento.
  2. .1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725;FF 2006 6391).

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