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Art. 915

210CCFederal Act1 gen 1912Fonte originale
  1. I Cantoni possono emanare ulteriori disposizioni circa l’esercizio del prestito a pegno.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra II n. 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149).

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